Affidamento fiduciario. Il patrimonio a garanzia del dopo di noi

L’affidamento fiduciario è la legge n. 112 approvata nel 2016, Legge chiamata del “dopo di noi”, approvata per garantire la sopravvivenza di soggetti dopo la scomparsa dei genitori o dei tutori. Se in vita i disabili possono contare sul sostegno dei familiari e sui servizi garantiti dall’assistenza sanitaria territoriale, dopo la scomparsa dei genitori si aprono scenari incerti. Quindi la legge del dopo di noi è stata concepita per garantire con il patrimonio di privati e la destinazione di fondi pubblici, la sopravvivenza di persone che soffrono di gravi disabilità in modo da assicurare senza rischi la loro sussistenza, autonomia, inclusione sociale e il loro benessere quando non possono più contare sul sostegno dei loro genitori o dei tutori. In pratica è una sorta di eredità vincolata.

Affidamento Fiduciario Vincolo di Destinazione Trust. Alternative al testamento per la destinazione del patrimonio

L’affidamento fiduciario si propone come una soluzione appropriata per gli eredi, nel caso in cui si abbia in famiglia una persona con disabilità ed è una valida alternativa al vincolo di destinazione e al trust per la gestione del patrimonio post mortem.

Ecco come funziona l’affidamento fiduciario, chi è l’affidatario fiduciario e come funziona il programma

“L’affidamento fiduciario – dice l’avvocato Anna Sagone con studio a Torino – è un modo per gestire la successione ereditaria o una parte del patrimonio e vincolarla ad uno scopo definito in un programma”. Scendendo più nei particolari, l’affidamento fiduciario non è altro che un contratto inter vivos attraverso cui colui che è titolare di beni, può affidarli tutti o in parte a un soggetto che prende il nome di affidatario fiduciario. I beni oggetto del contratto di affidamento fiduciario possono essere destinati a uno o più beneficiari. I punti essenziali del contratto di affidamento fiduciario sono:

  • da parte dell’affidatario fiduciario ci deve essere l’impegno di seguire e rispettare il programma indicato;
  • i beni devono essere amministrati secondo quanto stabilito nel programma;
  • dopo che il programma è stato portato a termine, i beni vengono ricevuti dai soggetti beneficiari senza vincoli. Ciò avviene in quanto i vincoli posti dal contratto di affidamento non riguardano i beni in sé ma il programma;
  • gli affidatari vantano una certa libertà nella gestione e nella relativa amministrazione del patrimonio che viene loro affidato.

Il trasferimento di beni mobili e immobili, l’oggetto del contratto di affidamento fiduciario

Quello dell’affidamento fiduciario è un contratto tra vivi dalla lunga durata, per assicurare protezione patrimoniale post mortem e il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento di beni, che possono essere immobili o mobili. Tra le cose previste in questo contratto ci sono:

  • la possibilità che i beni che devono essere destinati al programma siano modificati;
  • variare i beni con l’inserimento di altri beni che l’atto del contratto non prevedeva;
  • l’affidante, vale a dire il soggetto al quale i beni che devono essere amministrati sono stati affidati, ottiene un diritto di proprietà temporanea sui beni che sono oggetto del programma;
  • il programma deve essere considerato dal giudice meritevole di tutela;
  • viene ritenuto privo di valore il contratto che viene sottoscritto sulla base di parametri non in linea con ciò che è previsto dall’articolo 1322 del codice civile.

Le condizioni del contratto. Ecco chi sono i beneficiari dell’affidamento fiduciario

Non è specifica la forma del contratto di affidamento fiduciario, anche se ci sono comunque alcune condizioni che devono essere rispettate. In particolare, si deve trattare di un atto scritto con data certa, in modo da garantire l’opponibilità del vincolo. Sia per il trasferimento di beni mobili che per il trasferimento di beni immobili, è auspicabile provvedere alla loro trascrizione, al fine di prevenire future aggressioni di creditori personali. I beneficiari possono essere:

  • persone giuridiche;
  • persone fisiche;
  • i beneficiari possono essere nominati successivamente alla stesura del contratto;
  • nel caso in cui non vengano indicati nel contratto, si deve specificare che essi devono ancora essere individuati;
  • occorre distinguere, poi, tra i beneficiari delle utilità e i beneficiari dei beni affidati. I primi acquisiscono tutti i vantaggi che scaturiscono dai beni affidati, mentre i secondi ricevono il trasferimento dei beni affidati alla fine del programma di destinazione.

Il delicato aspetto della scelta dell’affidatario. Chi è l’affidatario

L’affidatario è colui scelto per l’affidamento dei beni e l’esecuzione del programma. Quella relativa alla scelta dell’affidatario è una decisione piuttosto delicata, presa con l’aiuto di un avvocato di pianificazione patrimoniale per valutare tutti gli aspetti presenti e futuri. Si tratta di stabilire chi dovrà gestire il patrimonio o la quota di patrimonio che dovrà essere destinata al programma di affidamento fiduciario. L’affidatario, in ogni caso, non beneficia di un arricchimento del proprio patrimonio, dato che i beni affidati sono solo beni destinati al programma. L’articolo 6 della legge che abbiamo menzionato all’inizio dell’articolo prevede la creazione, attraverso l’affidamento fiduciario, di fondi speciali vincolati. Questo vuol dire che i beni affidati al soggetto affidatario restano distinti rispetto al suo patrimonio personale. Di conseguenza, qualora l’affidatario dovesse morire, i beni vanno a far parte di un patrimonio a sé e non entrano in successione.

La tutela dei beni affidati che non rientrano più nei beni del patrimonio successorio e non possono essere aggrediti dai creditori

Pertanto che si tratti di beni futuri o di beni presenti, quando vengono affidati essi rimangono isolati rispetto al resto del patrimonio: ecco spiegato il motivo per il quale essi non possono essere aggrediti dai creditori personali. La sola eccezione è quella che si verifica nel caso in cui la causa dei crediti non abbia attinenza con il programma di destinazione. In tale circostanza i creditori, per le obbligazioni che il soggetto affidatario ha contratto nella gestione del programma, hanno la possibilità di rivalersi sul patrimonio del soggetto affidato. L’affidatario vanta una certa discrezionalità dal punto di vista della gestione del programma, anche se ovviamente deve rispettare i criteri di correttezza, di diligenza del buon padre di famiglia e di buona fede. In caso di morte del soggetto affidante, non ci sono cambiamenti significativi, e il contratto di affidamento continua come previsto dal programma.

La revoca del vecchio affidatario per cattiva gestione o malafede e la nomina di un nuovo affidatario.

Qualora si riscontri una situazione di cattiva gestione, infine, è prevista la possibilità di revoca dell’affidatario. Tuttavia la nuova nomina non implica la sospensione del contratto, dato che tale interruzione avrebbe ripercussioni negative verso gli interessi tutelati e la finalità dell’affidamento fiduciario.